/* CODICE DI TRACCIAMENTO META */ Skip to content
https://www.anacitaliaservizi.com/#prodotti

Azione per chiedere il risarcimento danni a seguito di diffamazione

La reputazione, si sa, per un amministratore condominiale è tutto, soprattutto se il centro della sua attività riguarda aree geografiche di piccole dimensioni dove le voci corrono veloci. In questo articolo vediamo quali sono le azioni da intraprendere per chiedere il risarcimento danni a seguito di diffamazione.


Quando si tratta di amministrazioni condominiali le parole quali “inaffidabile”, “ladro”, “truffatore”, “Incapace” si sprecano, uscenti dalle bocche di persone che, vuoi per cattiveria, vuoi per ignoranza, si azzardano a definire in tali modi dispregiativi professionisti che svolgono il proprio lavoro nel pieno rispetto delle normative vigenti, tentando di tenere in equilibrio conti economici e rapporti di buon vicinato.


Talvolta tuttavia le malelingue riescono nel loro intento, ottenendo il voto dell’assemblea per revocare l’amministratore in carica o addirittura influenzando le scelte di altri Condomìni che, a causa del “sentito dire”, decidono di non eleggere quel determinato professionista.
ANACI ha deciso così di tutelare i propri Associati da tali comportamenti, permettendo loro di non dover rimanere inerti di fronte a tali offese o a vere e proprie diffamazioni; la polizza di TUTELA LEGALE inclusa nell’iscrizione infatti permette a chi lo ritiene opportuno di attivare azioni legali per la richiesta di risarcimento del danno subito a causa di terzi.


L’amministratore che, ad esempio, abbia perso l’opportunità di ottenere mandato per la gestione di un Condominio a causa di voci non veritiere messe in circolazione da un condòmino polemico, potrà dunque agire in sede civile, tramite un legale di propria fiducia, per chiedere al soggetto che abbia parlato male di lui il risarcimento dei danni subiti.


E ove le offese avessero rilevanza penale? L’Assicurato potrà procedere autonomamente con la querela e, se dovesse effettivamente aprirsi una procedura giudiziaria, potrà richiedere la copertura dell’Assicurazione per la cosiddetta “costituzione di parte civile”, e cioè l’atto con cui, attraverso un proprio legale di fiducia, potrà intervenire nel processo penale contro il soggetto che lo ha offeso, chiedendone la condanna, anche in questo caso, al risarcimento del danno.

Condividi

Leggi anche

var $radio = $('.jet-radio-list__input'); if (!$radio.filter(':checked').length) { $radio[0].checked = true; } /* CODICE DI TRACCIAMENTO LINKEDIN */
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: